1. All'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nell'anno precedente a quello della pronuncia» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente a quello di deposito del ricorso introduttivo di lite»;
b) il secondo periodo è soppresso.